(Pubblicato nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                      n. 25 del 6 giugno 2007)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

    La  commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'Art. 39, comma 1, dello Statuto regionale.
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

    1.  Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 62, comma 1,
lettera h)  della  legge  regionale 22 febbraio 2005, n. 11 «Norme in
materia   di   governo  del  territorio:  pianificazione  urbanistica
comunale»  disciplina  gli  interventi  per la realizzazione di nuovi
edifici  per  le  attivita' produttive agricole, o per ampliamento di
quelli  esistenti,  da  realizzare  in  zona agricola, da parte delle
imprese  agricole, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale
di cui all'Art. 34, comma 4, della medesima legge regionale.
    2.  Il  regolamento,  in  attuazione del titolo II, capo II della
legge   regionale   24 marzo   2000,   n.   27   (Piano   urbanistico
territoriale),  nonche'  ai  sensi dell'Art. 34, comma 5, della legge
regionale   n.  11/2005,  individua  le  specialita'  produttive,  le
tipologie  degli  impianti, le caratteristiche edilizie degli edifici
al fine di favorirne l'inserimento nello spazio rurale.