Art. 4.
              Produzioni agricole ad alta redditivita'

    1.  Sono definite produzioni agricole ad alta redditivita' quelle
il   cui  reddito  lordo  standard  di  cui  all'allegato  «A»  della
deliberazione  della  giunta  regionale  n.  205  del  7 marzo 2001 e
successive modifiche ed integrazioni sia:
      a) per  le  aziende  ricadenti  in  zone svantaggiate e montane
definite  ai  sensi dell'Art. 3 paragrafi 3 e 4 della direttiva CE n.
268  del  28 aprile  1975 ora disciplinate dagli articoli 18 e 19 del
regolamento  CE  n. 1257 del 17 maggio 1999, pari o superiore ad euro
1.440,00 ad ettaro di terreno;
      b) per  aziende ricadenti nelle altre zone, pari o superiore ad
euro 1.920,00 ad ettaro di terreno.