Art. 4. Produzioni agricole ad alta redditivita' 1. Sono definite produzioni agricole ad alta redditivita' quelle il cui reddito lordo standard di cui all'allegato «A» della deliberazione della giunta regionale n. 205 del 7 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sia: a) per le aziende ricadenti in zone svantaggiate e montane definite ai sensi dell'Art. 3 paragrafi 3 e 4 della direttiva CE n. 268 del 28 aprile 1975 ora disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, pari o superiore ad euro 1.440,00 ad ettaro di terreno; b) per aziende ricadenti nelle altre zone, pari o superiore ad euro 1.920,00 ad ettaro di terreno.