Art. 5. Produzioni agricole a seguito di piani regionali 1. La Regione, a seguito di piani di riconversione produttiva, in coerenza con la programmazione regionale di settore, puo' individuare produzioni agricole per le quali e' consentita la realizzazione di edifici in attuazione del presente regolamento ed in applicazione di quanto previsto all'Art. 34, comma 2, della legge regionale n. 11/2005.