Art. 5.
          Produzioni agricole a seguito di piani regionali

    1. La Regione, a seguito di piani di riconversione produttiva, in
coerenza con la programmazione regionale di settore, puo' individuare
produzioni  agricole  per  le quali e' consentita la realizzazione di
edifici  in attuazione del presente regolamento ed in applicazione di
quanto  previsto  all'Art.  34,  comma 2,  della  legge  regionale n.
11/2005.