Art. 6.
                     Attuazione degli interventi

    1. La realizzazione di nuovi edifici di cui all'Art. 34, comma 4,
della  legge regionale n. 11/2005 per produzioni agricole di cui agli
articoli 3, 4 e 5 e' effettuata, qualora l'applicazione dell'Art. 34,
commi 2,  9  e  10  non  consenta  ulteriore edificazione, applicando
l'indice  di  utilizzazione territoriale in deroga nel rispetto delle
seguenti  modalita', ferma restando quanto previsto all'Art. 15 della
legge regionale n. 27/2000, relativamente alle aree boscate:
      a) per  le  produzioni vegetali l'indice si applica sui terreni
dell'impresa  agricola  di  cui  all'Art.  34,  coma  9,  della legge
regionale  n.  11/2005,  limitatamente  alle superfici effettivamente
interessate da tali produzioni;
      b) per  le  produzioni  animali l'indice si applica sui terreni
dell'impresa  agricola  di  cui  all'Art.  34,  coma  9,  della legge
regionale  n.  11/2005,  limitatamente  alle superfici utilizzate per
produzioni   destinate   all'alimentazione   degli  animali  allevati
nell'azienda   agricola;   di   conseguenza   le  strutture  dedicate
all'attivita' di allevamento per ricovero animali, servizi e impianti
di  trasformazione  dovranno  necessariamente  essere dimensionati in
base  al  numero  di  capi  alimentati  totalmente  con le produzioni
aziendali,  tenendo  conto dei parametri di produttivita' di cui alla
deliberazione  della  giunta  regionale  n. 3960 del 17 giugno 1997 e
successive modifiche ed integrazioni;
      c) per le produzioni da effettuare in serra l'indice si applica
sul  cinquanta  per  cento della superficie agricola utilizzata (SAU)
dell'azienda.