Art. 6. Attuazione degli interventi 1. La realizzazione di nuovi edifici di cui all'Art. 34, comma 4, della legge regionale n. 11/2005 per produzioni agricole di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' effettuata, qualora l'applicazione dell'Art. 34, commi 2, 9 e 10 non consenta ulteriore edificazione, applicando l'indice di utilizzazione territoriale in deroga nel rispetto delle seguenti modalita', ferma restando quanto previsto all'Art. 15 della legge regionale n. 27/2000, relativamente alle aree boscate: a) per le produzioni vegetali l'indice si applica sui terreni dell'impresa agricola di cui all'Art. 34, coma 9, della legge regionale n. 11/2005, limitatamente alle superfici effettivamente interessate da tali produzioni; b) per le produzioni animali l'indice si applica sui terreni dell'impresa agricola di cui all'Art. 34, coma 9, della legge regionale n. 11/2005, limitatamente alle superfici utilizzate per produzioni destinate all'alimentazione degli animali allevati nell'azienda agricola; di conseguenza le strutture dedicate all'attivita' di allevamento per ricovero animali, servizi e impianti di trasformazione dovranno necessariamente essere dimensionati in base al numero di capi alimentati totalmente con le produzioni aziendali, tenendo conto dei parametri di produttivita' di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3960 del 17 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni; c) per le produzioni da effettuare in serra l'indice si applica sul cinquanta per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda.