Art. 9. Titolo abilitativo 1. Qualora il piano aziendale convenzionato approvato dal consiglio comunale contenga, oltre agli elementi previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 anche gli elaborati necessari per il titolo abilitativo di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 887 del 25 giugno 2004 ed abbia acquisito i pareri e le autorizzazioni necessarie anche in materia paesaggistica, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale e' tenuto a rilasciare, sucessivamente alla stipula della convenzione, il titolo abilitativo corrispondente per la realizzazione degli inerventi previsti, senza la necessita' di presentazione di ulteriore istanza da parte dell'interessato. 2. Le varianti al piano aziendale convenzionato ed ai titoli abilitativi sono approvate con le modalita' indicate dalla deliberazione della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale n. 1/2004.