Art. 9.
                         Titolo abilitativo

    1.   Qualora  il  piano  aziendale  convenzionato  approvato  dal
consiglio  comunale  contenga,  oltre  agli  elementi  previsti dalla
deliberazione  della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 anche
gli  elaborati  necessari  per  il  titolo  abilitativo  di  cui alla
deliberazione  della  giunta  regionale  n. 887 del 25 giugno 2004 ed
abbia  acquisito  i  pareri  e  le autorizzazioni necessarie anche in
materia  paesaggistica, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio  comunale e' tenuto a rilasciare, sucessivamente alla stipula
della  convenzione,  il  titolo  abilitativo  corrispondente  per  la
realizzazione  degli  inerventi  previsti,  senza  la  necessita'  di
presentazione di ulteriore istanza da parte dell'interessato.
    2.  Le  varianti  al  piano  aziendale convenzionato ed ai titoli
abilitativi   sono   approvate   con   le  modalita'  indicate  dalla
deliberazione  della giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 e nel
rispetto di quanto previsto nella legge regionale n. 1/2004.