Art. 2. Interventi a favore dei donatori 1. Ai fini di cui all'Art. 1, l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue si applica anche alle persone donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano piu' in grado di donare il loro sangue. La medesima esenzione si applica anche alle persone che hanno donato il midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi. 2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, puo' individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 100.000,00 per l'esercizio 2007 e in euro 100.000,00, per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanita» iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009. 4. Per gli anni successivi, la legge annuale di bilancio provvede a determinare l'entita' della spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, in conformita' a quanto disposto dall'Art. 4, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 28 giugno 2007 GALAN