Art. 2.
                  Interventi a favore dei donatori

    1.  Ai  fini  di  cui  all'Art.  1, l'esenzione dal pagamento del
ticket  sui  prelievi  per  esami  del  sangue  si applica anche alle
persone   donatrici  di  sangue  che  abbiano  effettuato  almeno  50
donazioni  presso  le  strutture autorizzate alla raccolta e che, per
motivi  fisici  o  legati  a sopravvenute malattie, non siano piu' in
grado  di  donare  il  loro  sangue. La medesima esenzione si applica
anche  alle  persone  che  hanno  donato il midollo osseo o che hanno
effettuato una donazione di organo tra viventi.
    2.  La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, puo' individuare ulteriori esami oggetto
di  esenzione per i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi
di cui al comma 1.
    3.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificabili  in  euro  100.000,00  per  l'esercizio 2007 e in euro
100.000,00, per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con
le  risorse allocate all'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanita»
iscritta  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
    4. Per gli anni successivi, la legge annuale di bilancio provvede
a determinare l'entita' della spesa occorrente per l'attuazione della
presente  legge,  in conformita' a quanto disposto dall'Art. 4, della
legge  regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modificazioni e
integrazioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 28 giugno 2007
                                GALAN