Art. 10. Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilita' 1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilita' di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 104/1992, da' diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del cento per cento. 2. La giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1. 3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare. 4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonche' gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione. 5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da: a) una certificazione medica rilasciata dall'azienda ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell'Art. 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003), gia' rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente; b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilita' tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza; c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalita' dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente. 6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, e' istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilita'.