Art. 10.
Facilitazioni  per  interventi  su  immobili  abitati  da persone con
                             disabilita'

    1.  La  realizzazione  di  incrementi volumetrici o di superficie
utile  abitabile,  funzionali  alla fruibilita' di edifici abitati da
soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi
dell'Art. 4 della legge n. 104/1992, da' diritto alla riduzione delle
somme   dovute   a  titolo  di  costo  di  costruzione  in  relazione
all'intervento, in misura del cento per cento.
    2.  La  giunta  regionale  con proprio provvedimento stabilisce i
criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.
    3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo
B,  C  ed  E  di  cui  al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
«Limiti  inderogabili  di  densita' edilizia, di altezza, di distanza
fra  i  fabbricati  e  rapporti  massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti  residenziali  e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle  attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a parcheggi, da
osservare  ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della  revisione  di  quelli  esistenti,  ai sensi dell'Art. 17 della
legge  6 agosto  1967,  n.  765»,  e  successive  modificazioni, sono
consentiti,  anche  in  deroga  agli  indici  di  zona previsti dagli
strumenti  urbanistici  vigenti,  per  una  sola volta, interventi di
ampliamento  della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi,
realizzati  in  aderenza  agli  edifici esistenti limitatamente ad un
singolo intervento per nucleo familiare.
    4.  Restano  fermi,  per  gli  ampliamenti  di cui al comma 3, le
disposizioni  a  tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa
vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra
pareti  finestrate  e  pareti  di  edifici  antistanti,  nonche'  gli
eventuali  vincoli  igienico-sanitari  che vietano ogni tipo di nuova
edificazione.
    5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve
essere corredata da:
      a) una  certificazione  medica  rilasciata  dall'azienda  ULSS,
attestante  la  situazione  di  handicap grave, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica
ai  sensi  del  comma 3 dell'Art. 94 della legge 27 dicembre 2002, n.
289   «Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello Stato» (legge finanziaria 2003), gia' rilasciata o
in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;
      b) una   dettagliata   relazione  a  firma  di  un  progettista
abilitato,  accompagnata  da  idonea  rappresentazione  grafica dello
stato  di  fatto,  che  attesti  l'impossibilita' tecnica di reperire
spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
      c) il  progetto  del  nuovo  volume  che  evidenzi le soluzioni
tecniche  adottate  per  il  conseguimento  delle  speciali finalita'
dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.
    6.  All'atto  del  rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle
volumetrie  realizzate  ai sensi del comma 3, e' istituito a cura del
titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi
presso  la  conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione
della  destinazione  d'uso,  di  non  alienazione  e  non locazione a
soggetti che non siano persone con disabilita'.