Art. 12.
             Edifici e spazi privati aperti al pubblico

    1.  Per  la  realizzazione di opere direttamente finalizzate alla
fruibilita'  degli  edifici  e  spazi privati aperti al pubblico, con
fondi  regionali  possono  essere  concessi  contributi in misura non
inferiore  al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento
della  spesa  effettivamente  sostenuta e comunque per un importo che
non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
    2.  I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli
concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso
immobile.