Art. 12. Edifici e spazi privati aperti al pubblico 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilita' degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.