Art. 16. Adattamento di mezzi di locomozione privati 1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00. 2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilita' sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00. 3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'Art. 27, comma 1, della legge n. 104/1992.