Art. 16.
             Adattamento di mezzi di locomozione privati

    1.  Per  l'adattamento  di motoveicoli ed autoveicoli in funzione
delle  minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e
328  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada»  e  successive  modificazioni,  con  fondi  regionali possono
essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento
e  non  superiore  al  cinquanta per cento della spesa effettivamente
sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.
    2.  Per  l'adattamento  di mezzi ai fini del trasporto di persone
con  disabilita'  sprovvisti  di patente, con fondi regionali possono
essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento
e  non  superiore  al  cinquanta per cento della spesa effettivamente
sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.
    3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla
completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli
concessi  a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di
cui all'Art. 27, comma 1, della legge n. 104/1992.