Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini della presente legge s'intende per:
      a) persona  con  disabilita':  soggetto con disabilita' fisica,
sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;
      b) facilitatori  della  vita di relazione: le suppellettili, le
attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilita'
la pratica delle funzioni quotidiane;
      c) fruibilita':  la  possibilita',  per  le  persone,  di poter
utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi,
servizi  informativi,  attrezzature e svolgere attivita' in sicurezza
ed in autonomia.