Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge s'intende per: a) persona con disabilita': soggetto con disabilita' fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee; b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilita' la pratica delle funzioni quotidiane; c) fruibilita': la possibilita', per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attivita' in sicurezza ed in autonomia.