Art. 22. Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni 1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall scadenza del termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all'esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili. 2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la giunta regionale assegna trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorita' stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'Art. 17. 3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.