Art. 22.
     Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

    1.  Entro  il termine perentorio di sessanta giorni dall scadenza
del  termine  di  cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni,
all'esito  di  apposita  istruttoria, comunicano alla Regione il loro
fabbisogno  complessivo,  sulla  base  delle domande presentate dagli
enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
    2.  Entro  i  quarantacinque  giorni successivi alla scadenza del
termine  di  cui  al comma 1, la giunta regionale assegna trasferisce
alle  province  ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e
con  le  priorita'  stabiliti  dal piano annuale di intervento di cui
all'Art. 17.
    3.  Le  province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro
assegnati,  eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla
ripartizione  dei  contributi  fra i soggetti e gli enti che ne hanno
titolo.