Art. 24.
            Ulteriori adempimenti della giunta regionale

    1.  La  giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  stabilisce,  in  relazione  a  quanto
previsto nel capo III e nel presente capo:
      a) i  requisiti  dei  soggetti  ammessi a presentare istanza di
contributo;
      b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e
le  relative  modalita'  di  presentazione,  in ragione di criteri di
essenzialita';
      c) i  limiti  di ammissibilita' e la documentazione da allegare
per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni
edilizie.