Art. 24. Ulteriori adempimenti della giunta regionale 1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel presente capo: a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo; b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalita' di presentazione, in ragione di criteri di essenzialita'; c) i limiti di ammissibilita' e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.