Art. 27.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Le  disposizioni  in  materia di intervento finanziario della
Regione  di  cui  ai  capi  III,  IV,  V e VI della presente legge si
applicano  a far data dalla prima approvazione successiva all'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  del  piano annuale di intervento
previsto dall'Art. 17.