Art. 4. B e n e f i c i a r i 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge: a) gli enti pubblici; b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale; c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese; d) le persone con disabilita', coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.