Art. 4.
                        B e n e f i c i a r i

    1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente
legge:
      a) gli enti pubblici;
      b) le  aziende  concessionarie di servizi di trasporto pubblico
locale;
      c) i  soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al
pubblico, ivi comprese le imprese;
      d) le  persone  con  disabilita',  coloro  i quali li abbiano a
carico,  ai  sensi  dell'Art.  12  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o
li rappresentano secondo le norme del codice civile.