Art. 5.
                         C o m p e t e n z e

    1. La giunta regionale:
      a) adotta  il  piano  annuale  di intervento per l'eliminazione
delle barriere architettoniche di cui all'Art. 17;
      b) assegna  alle  province  ed  ai  comuni i fondi disponibili,
secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all'Art.
17;
      c) provvede   al   funzionamento   del   centro   regionale  di
documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'Art. 18;
      d) provvede  alla  realizzazione  dei  progetti speciali di cui
all'Art. 19;
      e) assegna  ai  comuni  contributi per la redazione o revisione
dei  piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di
cui all'Art. 8;
      f) promuove  l'organizzazione  dei  corsi  di formazione di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 3.
    2.  Spettano,  nel  rispetto  delle  disposizioni poste dal piano
annuale di intervento di cui all'Art. 17:
      a) alle  province,  le  funzioni  amministrative  relative agli
interventi  finanziari  previsti  dalla presente legge a favore degli
enti  pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto
pubblico locale;
      b) ai   comuni,   le   funzioni  amministrative  relative  agli
interventi  finanziari  previsti  dalla  presente  legge a favore dei
soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4.