Art. 5. C o m p e t e n z e 1. La giunta regionale: a) adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'Art. 17; b) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all'Art. 17; c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'Art. 18; d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'Art. 19; e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'Art. 8; f) promuove l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 3. 2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all'Art. 17: a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale; b) ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4.