Art. 7. Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attivita' 1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e' ammessa la denuncia di inizio di attivita', in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi: a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d'uso; c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonche' immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali previo preventivo parere o autorizzazione richiesti da decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente. 2. La denuncia di inizio di attivita' di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d'interventi conformi alli prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev'esser corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'art. 10. 3. La denuncia di inizio d'attivita' di cui al comma 1 e' disciplinata dall'Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e successive modificazioni. 4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all'esito della denuncia di inizio di attivita' si applica, in ogni caso, il comma 6 dell'Art. 10.