Art. 7.
Interventi     finalizzati     all'eliminazione     delle    barriere
     architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attivita'

    1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge  e'  ammessa  la  denuncia di inizio di attivita', in
alternativa  al  permesso  di  costruire,  per  la  realizzazione dei
seguenti interventi:
      a) interventi  di  eliminazione  delle barriere architettoniche
che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero
di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
      b) interventi    di   ristrutturazione   edilizia   finalizzati
all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche, che portino ad un
organismo  in  tutto  o in parte diverso dal precedente. modifiche di
volume,  della  sagoma,  dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente   agli   immobili   compresi  nelle  zone  omogenee  A,
comportino mutamenti nella destinazione d'uso;
      c) interventi  consistenti  in  manufatti di eliminazione delle
barriere  architettoniche,  qualora interessino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonche' immobili
aventi  valore  storico-architettonico  individuati  dagli  strumenti
urbanistici   comunali  previo  preventivo  parere  o  autorizzazione
richiesti  da decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio»  e dalle ulteriori disposizioni a
tutela  dei  beni  ambientali e culturali previste dalla legislazione
vigente.
    2.  La  denuncia  di  inizio  di attivita' di cui al comma 1 deve
riferirsi  alla realizzazione d'interventi conformi alli prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  dev'esser  corredata dalla
documentazione di cui al comma 5 dell'art. 10.
    3.  La  denuncia  di  inizio  d'attivita'  di  cui  al comma 1 e'
disciplinata dall'Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001, n. 380, «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia» e successive modificazioni.
    4.  Al  titolo  abilitativo  edilizio  formatosi  all'esito della
denuncia  di inizio di attivita' si applica, in ogni caso, il comma 6
dell'Art. 10.