Art. 9.
Risorse  per  interventi  destinati  all'eliminazione  delle barriere
                           architettoniche

    1.  Per  l'attuazione  dei  piani  di  cui  all'Art.  8, i comuni
riservano  alla  realizzazione di interventi per l'eliminazione delle
barriere  architettoniche  almeno  il  dieci  per  cento dei proventi
annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e
dalle  sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La
percentuale  e'  ridotta  al  cinque per cento nel caso di comuni con
popolazione inferiore a 3.500 abitanti.
    2.  I  comuni  sono  tenuti  a trasmettere alla Giunta regionale,
entro  il  31 marzo  di  ogni  anno, la rendicontazione relativa agli
adempimenti di cui al comma 1.