Art. 9. Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche 1. Per l'attuazione dei piani di cui all'Art. 8, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale e' ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti. 2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.