Art. 2.
                         C r e m a z i o n e

    1.  L'autorizzazione  alla cremazione e' rilasciata dal comune di
decesso,  previa  acquisizione  di un certificato in carta libera del
medico  necroscopo  dal  quale  risulti  escluso il sospetto di morte
dovuta  a  reato  ovvero,  in  caso  di  morte  improvvisa o sospetta
segnalata  all'autorita'  giudiziaria,  il  nulla  osta  della stessa
autorita'  giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere
puo' essere cremato.
    2. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata a seguito di:
      a) disposizione testamentaria del defunto;
      b) iscrizione,   certificata   dal  rappresentante  legale,  ad
associazioni  riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la
cremazione dei propri associati;
      c) in  mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi
altra  espressione  di  volonta'  da  parte del defunto, volonta' del
coniuge  del  defunto  o,  in  difetto,  del  parente  piu'  prossimo
individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile
e,  in  caso  di  concorrenza  di  piu'  parenti  dello stesso grado,
della maggioranza assoluta di essi manifestata al comune di decesso o
di residenza;
      d) volonta'  manifestata  dal  tutore  nel  caso di minore o di
persona interdetta.
    3.  In  presenza  di  volonta' testamentaria espressa dal defunto
l'esecutore  testamentario  e'  tenuto,  anche contro la volonta' dei
familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
    4.  Nel  caso  in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore
testamentario,  i  familiari devono rispettare e dare attuazione alla
volonta' del defunto di essere cremato.
    5.  Il  comune  competente  autorizza  la  cremazione delle salme
inumate  da  almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti
anni,   secondo  le  procedure  previste  per  l'autorizzazione  alla
cremazione  o,  in caso di irreperibilita' dei familiari, dopo trenta
giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
    6.  La  cremazione  delle  ossa  contenute nell'ossario comune e'
autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.
    7.  Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi
in  atmosfera  e  i  tempi  di  cremazione,  per  le  ossa  contenute
nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e
con   caratteristiche   di  facilita'  di  combustione,  fatte  salve
ulteriori  norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi
dell'Art. 8 della legge n. 130/2001.