Art. 3.
                      Affidamento delle ceneri

    1.  Le  ceneri  derivate  dalla  cremazione  sono raccolte in una
apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e
preciso  i  dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del
decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
    2. Il coniuge o, in difetto, il parente piu' prossimo individuato
ai  sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel
caso  di  concorso di piu' parenti dello stesso grado, la maggioranza
assoluta di essi, puo' chiedere, nel rispetto della volonta' espressa
dal  defunto,  alternativamente:  la  tumulazione, l'interramento nel
cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi
consentiti dalla presente legge.
    3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al
comma 2,  il  comune provvede all'annotazione in un apposito registro
delle  generalita'  dell'affidatario unico che deve garantire in ogni
momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione
della stessa e la continuita' nella custodia.
    4.  Nel  caso  in  cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi
eredi   intendano   recedere   dall'affidamento  gli  stessi  possono
provvedere  alla  tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento
oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 5.
    5.  Le  ceneri  gia'  custodite  nei loculi cinerari alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  possono  essere affidate
secondo le modalita' previste dal presente articolo.