Art. 3. Affidamento delle ceneri 1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione. 2. Il coniuge o, in difetto, il parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di piu' parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, puo' chiedere, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge. 3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalita' dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuita' nella custodia. 4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 5. 5. Le ceneri gia' custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalita' previste dal presente articolo.