Art. 5.
                      Informazioni ai cittadini

    1.  I  comuni  provvedono  a  fornire  ai cittadini residenti nel
proprio  territorio  le informazioni sulle diverse pratiche funerarie
previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
    2.  Il  medico che provvede alla stesura del certificato di morte
fornisce  le  informazioni  specifiche  ai  familiari  del defunto in
ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere.