(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del
                           20 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 31/2006

1.   L'art.   9   della  legge  regionale  20  ottobre  2006,  n.  31
(disposizioni   per   la   promozione   ed  il  sostegno  dei  centri
antiviolenza  e  delle case di accoglienza per le donne maltrattate),
e'  sostituito dal seguente: "Art. 9 (Gratuita). - 1. In relazione ai
progetti  antiviolenza  finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del
precedente art. 3:
a)  le  prestazioni  dei  centri  antiviolenza  sono  rese  a  titolo
gratuito;
b) la permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate,
anche  unitamente a figli minori, e' consentita gratuitamente sino ad
un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase
iniziale dell'ospitalita'".