(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 20 luglio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 31/2006 1. L'art. 9 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Gratuita). - 1. In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 3: a) le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito; b) la permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, e' consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalita'".