Art. 15. Investimento per i servizi educativi per l'infanzia 1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il trattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2007, nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia: a) Cap. 58435 «Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi - Mezzi propri della Regione (Art. 14, comma 2, lettera a) e b) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)» - euro: 2.700.000,00; b) Cap. 58447 «Fondo straordinario per i servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale a favore delle province per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio territoriale (Art. 10, comma 3-bis legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)» - euro: 300.000,00.