Art. 15.
         Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

    1.   Per   la  concessione  di  contributi  per  la  costruzione,
l'acquisto,   il   trattamento,   l'impianto  e  l'arredamento  delle
strutture  dei  servizi  educativi  per l'infanzia, a norma di quanto
disposto  dalla  legge  regionale  10 gennaio  2000,  n.  1 (Norme in
materia di servizi educativi per la prima infanzia), sono disposte le
seguenti  ulteriori  autorizzazioni  di  spesa, per l'esercizio 2007,
nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo
dei servizi educativi per l'infanzia:
      a) Cap.  58435  «Fondo  regionale  per  i servizi educativi per
l'infanzia.  Assegnazione  alle  amministrazioni  provinciali  per la
costruzione,   l'acquisto,   restauro   e  risanamento  conservativo,
ristrutturazione   edilizia,  ripristino  tipologico  di  edifici  da
destinare  a  servizi educativi per la prima infanzia, nonche' arredo
degli  stessi - Mezzi propri della Regione (Art. 14, comma 2, lettera
a)  e b) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)» - euro:
2.700.000,00;
      b) Cap.  58447 «Fondo straordinario per i servizi educativi per
l'infanzia.  Contributi in conto capitale a favore delle province per
la  realizzazione  di  interventi  di  nuova  costruzione,  acquisto,
restauro   e  risanamento  conservativo,  ristrutturazione  edilizia,
ripristino  tipologico  di edifici volti all'ampliamento dell'offerta
educativa  a fini del riequilibrio territoriale (Art. 10, comma 3-bis
legge  regionale  10 gennaio  2000,  n.  1 e successive modifiche)» -
euro: 300.000,00.