Art. 21. Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato 1. Nelle more dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato di cui al capo I e al capo II della citata legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.