Art. 21.
  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

    1.  Nelle  more  dell'intervento di riforma della legge regionale
29 ottobre  2001,  n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione
regionale  per  l'artigianato  di  cui  al  capo I e al capo II della
citata  legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la
durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.