Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999 1. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) e' sostituita dalla seguente: «a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;». 2. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale n. 4 del 1999 e' soppressa.