Art. 25.
            Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999

    1.  La  lettera a)  del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale
26 aprile   1999,   n.   4   (Disposizioni   in   materia   di  tasse
automobilistiche regionali) e' sostituita dalla seguente:
      «a)   oneri  per  la  riscossione  a  carico  del  contribuente
parametrati  a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla
riscossione;».
    2. La lettera b) del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale n.
4 del 1999 e' soppressa.