Art. 27.
Proroga   del   programma   regionale  per  la  ricerca  industriale,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e
   del programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005.

    1.  Il programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005,
in  attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile
1999,  n.  3  (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma
regionale   per   la   ricerca   industriale,   l'innovazione   e  il
trasferimento  tecnologico  per  gli  anni  2003-2005,  in attuazione
dell'Art.  3  della  legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione
del   sistema  regionale  delle  attivita'  di  ricerca  industriale,
innovazione  e  trasferimento  tecnologico),  sono  prorogati fino ad
approvazione dei nuovi programmi da parte dell'assemblea legislativa.