Art. 27. Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005. 1. Il programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'Art. 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'assemblea legislativa.