Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 1. Al comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), e' soppressa la seguente locuzione «sulla base delle direttive della giunta regionale». 2. Al comma 4 dell'Art. 7 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione «lettere a) e b)» e' sostituita con la locuzione «lettere a), b) e c)». 3. Il comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresi' appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'Art. 5, comma 3, lettera a) e delle altre attivita' commissionate alla societa'.». 4. Al comma 4 dell'Art. 13-bis della legge regionale n. 7 del 1998, e' soppressa la seguente locuzione «previsti dall'atto costitutivo e ». 5. Al comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998 la lettera «b)» e' sostituita dalla lettera «c)». 6. Al comma 4 dell'Art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione «con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative» e' sostituita con la locuzione «secondo criteri stabiliti nel rispetto».