Art. 28.
            Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998

    1.  Al comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n.
7  (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione
e  commercializzazione  turistica - Abrogazione delle Leggi regionali
5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35
e  parziale  abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28),
e'  soppressa la seguente locuzione «sulla base delle direttive della
giunta regionale».
    2. Al comma 4 dell'Art. 7 della legge regionale n. 7 del 1998, la
locuzione  «lettere  a) e b)» e' sostituita con la locuzione «lettere
a), b) e c)».
    3. Il comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 7 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  La  Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1,
stipula   altresi'   appositi   contratti  con  APT  Servizi  per  la
realizzazione  dei  progetti di cui all'Art. 5, comma 3, lettera a) e
delle altre attivita' commissionate alla societa'.».
    4.  Al  comma 4  dell'Art.  13-bis della legge regionale n. 7 del
1998,   e'   soppressa  la  seguente  locuzione  «previsti  dall'atto
costitutivo e ».
    5. Al comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998 la
lettera «b)» e' sostituita dalla lettera «c)».
    6.  Al  comma 4 dell'Art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998,
la   locuzione  «con  specifiche  disposizioni  da  prevedersi  nelle
direttive  applicative»  e'  sostituita  con  la  locuzione  «secondo
criteri stabiliti nel rispetto».