Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 1. Il comma 5 dell'Art. 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' cosi' sostituito: «5. Il rapporto di lavoro, che puo' essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'Art. 43, commi 3 e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.».