Art. 29.
            Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

    1.  Il  comma 5  dell'Art.  9,  della legge regionale 26 novembre
2001,  n.  43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' cosi' sostituito:
    «5.  Il  rapporto  di lavoro, che puo' essere instaurato anche in
osservanza  delle  norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile,  e  il  trattamento  economico  del  Capo  di  Gabinetto  dei
Presidenti  sono  determinati con i criteri dell'Art. 43, commi 3 e i
relativi  costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive
di cui al comma 2.».