Art. 32.
            Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

    1.  All'Art.  19  della  legge  regionale  24 maggio  2004, n. 11
(Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
    «8-bis.  Per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 18,
l'agenzia  puo'  altresi'  prestare  i  propri  servizi  in favore di
societa'  e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui
al  comma 5,  costituiti  o  partecipati  in  via maggioritaria dalle
amministrazioni  di  cui  al medesimo comma 5 per la promozione ed il
sostegno  delle  attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale,
culturale, del territorio.».