Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004 1. All'Art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 18, l'agenzia puo' altresi' prestare i propri servizi in favore di societa' e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.».