Art. 7.
                     Porti regionali e comunali

    1.  L'autorizzazione  di  spesa  disposta  dall'Art. 18, comma 1,
lettera a)  della  legge  regionale  29 dicembre  2006,  n. 20 (legge
finanziaria  regionale  adottata  a  norma  dell'Art.  40 della legge
regionale  15 novembre  2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del  Bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario 2007 e del
Bilancio  pluriennale 2007-2009) e' incrementata per l'esercizio 2007
di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.4.3.15800 - Porti regionali
e comunali).