Art. 7. Porti regionali e comunali 1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'Art. 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) e' incrementata per l'esercizio 2007 di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.4.3.15800 - Porti regionali e comunali).