Art. 10.
              Vigilanza e accertamento delle infrazioni

1.  La  vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge,
l'accertamento  e  la  contestazione  delle  relative infrazioni sono
svolte dalle aziende USL, che le esercitano tramite i dipartimenti di
prevenzione.  2.  L'autorita' incaricata della vigilanza riporta, nel
verbale  di  accertamento, le carenze riscontrate e le indicazioni di
adeguamento   necessarie  per  assicurare  il  rispetto  delle  norme
contenute  nella  presente  legge,  concedendo un termine congruo per
adeguarsi comunque non superiore a dodici mesi.
3.  Alla scadenza del termine assegnato, l'organo di vigilanza, entro
sessanta giorni, verifica l'adempimento delle indicazioni; in caso di
adeguamento  la sanzione non viene applicata; in caso di inosservanza
delle  indicazioni  di  cui  al  comma 2, si procede all'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
che esercitano non professionalmente attivita' agricole e forestali.