Art. 10. Vigilanza e accertamento delle infrazioni 1. La vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono svolte dalle aziende USL, che le esercitano tramite i dipartimenti di prevenzione. 2. L'autorita' incaricata della vigilanza riporta, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le indicazioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, concedendo un termine congruo per adeguarsi comunque non superiore a dodici mesi. 3. Alla scadenza del termine assegnato, l'organo di vigilanza, entro sessanta giorni, verifica l'adempimento delle indicazioni; in caso di adeguamento la sanzione non viene applicata; in caso di inosservanza delle indicazioni di cui al comma 2, si procede all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che esercitano non professionalmente attivita' agricole e forestali.