Art. 11.
                            Monitoraggio

1.  La  direzione  generale  del  diritto  alla salute e politiche di
solidarieta'   della   Regione   Toscana   effettua  il  monitoraggio
sull'applicazione  e  sulle  violazioni  della  presente  legge.  Con
cadenza  periodica  sono  elaborati e pubblicati sul sito regionale i
rapporti di monitoraggio.