Art. 13. S a n z i o n i 1. Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5,6 e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 2. La Regione e' l'autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative e a introitare i proventi derivanti dall'applicazione della presente legge. 3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).