Art. 13.
                           S a n z i o n i

1.  Coloro  che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli
4,  5,6  e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  250,00 a euro 1.500,00. 2. La Regione e' l'autorita' competente
ad  applicare  le  sanzioni  amministrative e a introitare i proventi
derivanti dall'applicazione della presente legge.
3.  Per  l'applicazione  delle sanzioni di cui alla presente legge si
osservano  le  disposizioni  di  cui alla legge regionale 28 dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).