Art. 14.
                        Contributi regionali

La  Regione,  in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS)
2006-2010,  interviene  rispettivamente,  per  i profili attinenti le
attivita'  sanitarie attraverso il piano sanitario regionale, per gli
interventi in materia di formazione professionale attraverso il piano
di indirizzo generale integrato (PIGT) di cui all'art. 31 della legge
regionale  26  luglio  2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione  Toscana  in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), per gli interventi riguardanti le
iniziative   in  agricoltura  attraverso  il  piano  sviluppo  rurale
2007-2013  di  cui  al  regolamento  (CE) 1698/05 e il piano agricolo
regionale  (PAR),  di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio
2006,  n.  1  (Disciplina  degli  interventi  regionali in materia di
agricoltura  e di sviluppo rurale). 2. Gli strumenti programmatori di
cui  al  comma  1, al fine di assicurare il massimo di sinergia tra i
diversi  interventi  garantiscono,  compatibilmente  con i rispettivi
termini  di  definizione,  opportune  intese  utili  ad assicurare la
maggiore efficienza degli interventi.