Art. 14. Contributi regionali La Regione, in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010, interviene rispettivamente, per i profili attinenti le attivita' sanitarie attraverso il piano sanitario regionale, per gli interventi in materia di formazione professionale attraverso il piano di indirizzo generale integrato (PIGT) di cui all'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per gli interventi riguardanti le iniziative in agricoltura attraverso il piano sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/05 e il piano agricolo regionale (PAR), di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). 2. Gli strumenti programmatori di cui al comma 1, al fine di assicurare il massimo di sinergia tra i diversi interventi garantiscono, compatibilmente con i rispettivi termini di definizione, opportune intese utili ad assicurare la maggiore efficienza degli interventi.