Art. 16. Valutazione dei risultati conseguiti dalla legge 1. La giunta regionale realizza la valutazione di efficacia attraverso le modalita' opportunamente disposte dagli strumenti programmatori di cui agli articoli 14 e 15. 2. La giunta regionale presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, entro il primo semestre di ogni anno: a) i rapporti di monitoraggio di cui all'art. 11, relativi all'anno precedente, comprensivi anche degli stanziamenti previsti e dei risultati conseguiti in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; b) una relazione a consuntivo sulla realizzazione, nell'anno precedente, dei progetti di cui all'art. 15; c) la valutazione di efficacia di cui al comma 1. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 maggio 2007 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 maggio 2007.