Art. 16.
          Valutazione dei risultati conseguiti dalla legge

1.   La   giunta  regionale  realizza  la  valutazione  di  efficacia
attraverso  le  modalita'  opportunamente  disposte  dagli  strumenti
programmatori  di  cui  agli articoli 14 e 15. 2. La giunta regionale
presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, entro il
primo semestre di ogni anno:
a)  i  rapporti di monitoraggio di cui all'art. 11, relativi all'anno
precedente,  comprensivi  anche  degli  stanziamenti  previsti  e dei
risultati  conseguiti  in  termini  di  prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali;
b)   una   relazione  a  consuntivo  sulla  realizzazione,  nell'anno
precedente, dei progetti di cui all'art. 15;
c) la valutazione di efficacia di cui al comma 1.
La  presente  legge  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
Firenze, 25 maggio 2007
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta
del 16 maggio 2007.