Art. 2.
                       Ambito di applicazione

1.  Le  norme  della  presente  legge si applicano ai soggetti e alle
attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile non coperti
dal  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE,  99/38/  CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE,
riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute dei
lavoratori durante il lavoro).