Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Agli effetti della presente legge s'intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di un' attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) dispositivo di sicurezza: un dispositivo costruito allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte; d) dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo; e) agenti chimici: sostanze e preparati utilizzati in agricoltura per il supporto e la difesa delle colture e delle derrate alimentari, tra cui fertilizzanti e prodotti fitosanitari.