Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i

1.  Agli  effetti della presente legge s'intende per: a) attrezzatura
di   lavoro:  qualsiasi  macchina,  apparecchio,  impianto,  utensile
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un' attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa  ad  una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o
fuori   servizio,   l'impiego,   il  trasporto,  la  riparazione,  la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c)  dispositivo  di sicurezza: un dispositivo costruito allo scopo di
assicurare,  con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il
cui  guasto  o  cattivo  funzionamento  pregiudica  la sicurezza o la
salute delle persone esposte;
d)   dispositivo   di   protezione   individuale   (DPI):   qualsiasi
attrezzatura  destinata  a  essere  indossata e tenuta dal lavoratore
allo  scopo  di  proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di
minacciare  la  sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo;
e) agenti chimici: sostanze e preparati utilizzati in agricoltura per
il supporto e la difesa delle colture e delle derrate alimentari, tra
cui fertilizzanti e prodotti fitosanitari.