Art. 4.
                  Uso delle attrezzature di lavoro

1. I soggetti di cui all'art. 2 utilizzano attrezzature di lavoro che
soddisfano  le  disposizioni  legislative regolamentari in materia di
tutela  della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili e
si  prendono cura della propria sicurezza e salute ed in particolare:
a)   utilizzano  e  mantengono  correttamente,  in  conformita'  alle
istruzioni  d'uso  fornite  dai fabbricanti, tutte le attrezzature di
lavoro, nonche' i relativi dispositivi di sicurezza;
b)  evitano  le  modifiche  delle  attrezzature  di  lavoro e il loro
impiego  per operazioni diverse da quelle indicate nel libretto d'uso
e manutenzione;
c)  utilizzano  in  modo  appropriato  i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli;
d)  non  compiono  operazioni  o manovre che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori.