Art. 5. Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro 1. I soggetti di cui all'art. 2 provvedono affinche' le attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante. 2. I soggetti di cui all'art. 2 adeguano, in relazione al progresso tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla salute, previsti dalla normativa vigente.