Art. 5.
        Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro

1.  I soggetti di cui all'art. 2 provvedono affinche' le attrezzature
e   i   dispositivi   di  sicurezza  vengano  sottoposti  a  corretta
installazione,  a  regolare  manutenzione  e  al  controllo  del loro
funzionamento,  secondo  le istruzioni del fabbricante. 2. I soggetti
di cui all'art. 2 adeguano, in relazione al progresso tecnologico, le
attrezzature  e  i  dispositivi  di  sicurezza in uso ai requisiti di
natura  strettamente  tecnica  relativi alla sicurezza e alla salute,
previsti dalla normativa vigente.