Art. 6.
                    Esposizione ad agenti chimici

1.  Gli  agenti  chimici  di  cui  all'art.  3,  comma 1, lettera e),
impiegati  in  agricoltura  sono conservati in locali, opportunamente
segnalati,  nei quali non siano conservati alimenti, sia di uso umano
che   animale.   2.   I  prodotti  fitosanitari  sono  conservati  in
contenitori idonei chiusi a chiave.
3.  Nella  manipolazione e nell'impiego di agenti chimici, i soggetti
di  cui  all'art.  2  rispettano tutte le indicazioni riportate sulle
etichette  e  sulle schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e
comunque  attivano  tutte  le  misure di sicurezza atte a eliminare o
ridurre i rischi.
4.   I   soggetti  di  cui  all'art.  2,  nell'impiego  dei  prodotti
fitosanitari,  rispettano  gli  intervalli  di sicurezza riportati in
etichetta  e  nella  scheda  di  sicurezza,  in  particolare  tra  il
trattamento  e l'accesso in coltura, tra il trattamento e il raccolto
e,  per  le derrate alimentari immagazzinate, tra il trattamento e il
consumo.
5.  I  soggetti  di  cui  all'art. 2, durante l'esposizione ad agenti
chimici, fanno uso degli idonei (DPI).