Art. 7.
Requisiti  e  modalita'  di  utilizzo  dei  dispositivi di protezione
                             individuale

1.  I  DPI  hanno  i  requisiti  stabiliti  dal decreto legislativo 4
dicembre  1992,  n.  475  (Attuazione  della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio  del  21  dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale). 2. I soggetti di cui all'art. 2 usano e decontaminano i
DPI  conformemente  alle  istruzioni  del  fabbricante  e  assicurano
l'efficienza   dei   DPI  stessi  anche  mediante  la  loro  costante
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
3. I DPI sono individuali e non possono essere usati da piu' persone.
4.  E'  vietato indossare DPI gia' utilizzati per la difesa da agenti
chimici  e  contaminati  in ambienti diversi da quelli destinati alle
lavorazioni che ne hanno richiesto l'utilizzo.