Art. 7. Requisiti e modalita' di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 1. I DPI hanno i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale). 2. I soggetti di cui all'art. 2 usano e decontaminano i DPI conformemente alle istruzioni del fabbricante e assicurano l'efficienza dei DPI stessi anche mediante la loro costante manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. 3. I DPI sono individuali e non possono essere usati da piu' persone. 4. E' vietato indossare DPI gia' utilizzati per la difesa da agenti chimici e contaminati in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni che ne hanno richiesto l'utilizzo.