Art. 8.
        Attivita' di informazione, formazione e addestramento

1.  La  Regione promuove, tramite i dipartimenti di prevenzione delle
aziende  unita'  sanitarie  locali  (USL), l'Agenzia regionale per lo
sviluppo  e l'innovazione agro-forestale (ARSIA), l'Agenzia regionale
per  la  protezione  ambientale  della  Toscana  (ARPAT),  l'Istituto
nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
(INAIL),  l'istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro  (ISPESL),  le  organizzazioni  professionali agricole ed ogni
altro   ente  competente  in  materia,  iniziative  di  informazione,
formazione  e  aggiornamento,  addestramento  sulle materie attinenti
alla  sicurezza  e  salute  dei soggetti di cui all'articolo 2. 2. Le
iniziative sono rivolte ai soggetti di cui all'art. 2.
3. Le iniziative realizzano l'adeguata conoscenza:
a) dei rischi presenti nel lavoro agricolo e forestale;
b) delle adeguate misure preventive e protettive;
c)  della  normativa  in  materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro;
d) del corretto uso delle macchine agricole;
e)  delle  tecniche  fondamentali per la verifica di' sicurezza delle
macchine agricole e forestali;
f)  delle  conoscenze di base sugli agenti chimici di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  e),  e  sul  loro corretto uso, sia nella fase di
manipolazione che in quella delle successive lavorazioni in campo;
g)  delle  pratiche  di  comportamento  quotidiano,  con  particolare
attenzione  alla  separazione  tra  luoghi  e ambienti di lavoro e di
vita;
h) dei rischi per la salute;
i) del corretto uso dei DPI.
4.  Per  lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i
soggetti  di  cui al comma 1 si avvalgono della Commissione regionale
per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna
(CPO) e di soggetti pubblici e privati competenti in materia.