Art. 8. Attivita' di informazione, formazione e addestramento 1. La Regione promuove, tramite i dipartimenti di prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali (USL), l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione agro-forestale (ARSIA), l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), le organizzazioni professionali agricole ed ogni altro ente competente in materia, iniziative di informazione, formazione e aggiornamento, addestramento sulle materie attinenti alla sicurezza e salute dei soggetti di cui all'articolo 2. 2. Le iniziative sono rivolte ai soggetti di cui all'art. 2. 3. Le iniziative realizzano l'adeguata conoscenza: a) dei rischi presenti nel lavoro agricolo e forestale; b) delle adeguate misure preventive e protettive; c) della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; d) del corretto uso delle macchine agricole; e) delle tecniche fondamentali per la verifica di' sicurezza delle macchine agricole e forestali; f) delle conoscenze di base sugli agenti chimici di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e sul loro corretto uso, sia nella fase di manipolazione che in quella delle successive lavorazioni in campo; g) delle pratiche di comportamento quotidiano, con particolare attenzione alla separazione tra luoghi e ambienti di lavoro e di vita; h) dei rischi per la salute; i) del corretto uso dei DPI. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna (CPO) e di soggetti pubblici e privati competenti in materia.