Art. 9.
                         Macchinari agricoli

1.   La  Regione  promuove  un  intervento  specifico  relativo  alle
modalita' d'uso dei trattori e dei motocoltivatori volto a migliorare
le  condizioni  di  sicurezza  nell'uso  di  tali  strumentazioni. 2.
L'intervento  di  cui al comma 1, in armonia con la normativa statale
in  materia di salute e sicurezza dei lavoratori, e' finalizzato alla
formazione   e   all'addestramento  dei  soggetti  che  utilizzano  i
macchinari di cui al comma I.
3.  Nell'ambito  degli  strumenti  della  programmazione ordinaria in
materia  di sostegno alle attivita' agricole e della loro attuazione,
la  Regione  e' tenuta ad inserire la certificata partecipazione alle
attivita'  di  cui  al comma 2 quale criterio premiante per l'accesso
agevolato alle azioni incentivanti in essi previste.