Art. 2. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2007 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9/2007, le parole "all'articolo 5, comma 1, lettera c)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "al comma 3". 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2007, le parole "dall'articolo 5, comma 1, lettera c)" sono soppresse e sostituite dalle parole: "dal comma 3". 3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente: "3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa: a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'art. 2; b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.".