Art. 2.
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2007

1.  Al  comma  1  dell'art. 3 della legge regionale 9/2007, le parole
"all'articolo  5,  comma  1,  lettera c)" sono soppresse e sostituite
dalle  parole:  "al  comma  3". 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge
regionale n. 9/2007, le parole "dall'articolo 5, comma 1, lettera c)"
sono soppresse e sostituite dalle parole: "dal comma 3".
3.  Il  comma  3  dell'art.  3  della  legge  regionale  n. 9/2007 e'
sostituito dal seguente:
"3.  Gli  ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un
protocollo di intesa:
a)  definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei
medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
che praticano le medicine complementari di cui all'art. 2;
b)  definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli
conseguiti  precedentemente  e  nei  tre anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.".