Art. 13. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: "2. Il Piano e' adottato dal Comitato strategico ed e' comunicato, insieme al Documento di monitoraggio di cui all'art. 15, comma 2, alla giunta regionale.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 giugno 2007 Il Vicepresidente:Gelli La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2007.