Art. 13.
        Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004

1.  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge  regionale n. 1/2004 e'
sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  Piano  e'  adottato dal Comitato
strategico  ed e' comunicato, insieme al Documento di monitoraggio di
cui all'art. 15, comma 2, alla giunta regionale.".
La  presente  legge  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 giugno 2007
                       Il Vicepresidente:Gelli
La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta
del 29 maggio 2007.