Art. 3. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2004 1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente: "h-bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettivita', la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete".