Art. 3.
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2004

1.  Dopo  la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale
n.  1/2004,  e'  aggiunta la seguente: "h-bis) infrastruttura di rete
regionale:  insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei
servizi   che   garantiscono   la  connettivita',  la  sicurezza,  la
cooperazione   applicativa,  le  comunicazioni,  l'identificazione  e
l'accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete".