Art. 4.
          Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1/2004

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1/2004
e'  sostituita  dalla  seguente:  "a) sviluppo coordinato dei sistemi
informativi  pubblici,  valorizzazione  e condivisione del patrimonio
informativo  pubblico,  entrambi  da  perseguire secondo i modelli di
cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione
dell'interoperabilita'  tra  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  a
livello  territoriale  per  favorire l'interazione e la cooperazione,
anche  nell'ambito  del  sistema  pubblico  di  connettivita',  e per
assicurare,  nel  rispetto  dell'art.  117, secondo comma, lettera r)
della  Costituzione  e  salvaguardando l'autonoma potesta' degli enti
locali,  il  coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le
pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale; ".
2.  Dopo  la lettera l) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale
n. 1/2004, e' aggiunta la seguente:
"l-bis)  incentivazione,  promozione  e protezione dei nomi a dominio
riferiti agli enti e al territorio regionale".