Art. 4. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1/2004 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1/2004 e' sostituita dalla seguente: "a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell'interoperabilita' tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l'interazione e la cooperazione, anche nell'ambito del sistema pubblico di connettivita', e per assicurare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l'autonoma potesta' degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale; ". 2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente: "l-bis) incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale".