Art. 5.
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004

1.  Al  comma  2  dell'art.  6  della legge regionale n. 1/2004, sono
aggiunte,  in  fine, le parole: "e concorre a proteggere, nell'ambito
delle  politiche di sviluppo della societa' dell'informazione e della
conoscenza,  i  termini generalmente riferiti a concetti geografici o
geopolitici  di interesse dei soggetti della Rete.". 2. Dopo il comma
2  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  1/2004,  e' aggiunto il
seguente:
"2-bis.  L'infrastruttura  di  rete  regionale  e'  un'infrastruttura
condivisa   a  livello  territoriale  e  costituisce  l'articolazione
regionale  del  sistema  pubblico  di  connettivita', assicurandone i
livelli  minimi  di  servizio,  di sicurezza e di sviluppo secondo le
disposizioni  e  le  regole  tecniche assunte nell'ambito del sistema
stesso".