Art. 5. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004 1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, sono aggiunte, in fine, le parole: "e concorre a proteggere, nell'ambito delle politiche di sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza, i termini generalmente riferiti a concetti geografici o geopolitici di interesse dei soggetti della Rete.". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'infrastruttura di rete regionale e' un'infrastruttura condivisa a livello territoriale e costituisce l'articolazione regionale del sistema pubblico di connettivita', assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche assunte nell'ambito del sistema stesso".