Art. 6.
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004

1.  Il  comma  2  dell'art.  7  della  legge  regionale  n. 1/2004 e'
sostituito dal seguente: "2. Il Programma, di durata corrispondente a
quella  del  programma  regionale di sviluppo (PRS), e' approvato dal
Consiglio  regionale  su  proposta  della giunta regionale, formulata
tenendo  conto  degli  indirizzi  e dei documenti programmatici della
Rete. Tale Programma contiene:
a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma
1, lettera a) e lettera b);
b)  gli  interventi  a  sostegno della formazione del personale della
Regione   e   degli   enti   aderenti   alla   Rete,   da  perseguire
preferibilmente   in   forma  stabile,  anche  con  riferimento  agli
amministratori locali;
c)  gli  interventi  a  sostegno  della  gestione  e  dello  sviluppo
dell'infrastruttura   tecnologica,   nonche'   dei  servizi  e  delle
attivita' della Rete.".
2.  Il  comma  3  dell'art.  7  della  legge  regionale  n. 1/2004 e'
sostituito dal seguente:
"3.  La  giunta  regionale  approva  annualmente,  ai sensi dell'art.
10-bis  della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia
di  programmazione  regionale),  il documento attuativo del Programma
mediante  deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e
al  Consiglio delle autonomie locali. Il documento attuativo concorre
alla  formazione  del  Piano  di  attivita' annuale della Rete di cui
all'art. 17".