Art. 6. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: "2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene: a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b); b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali; c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonche' dei servizi e delle attivita' della Rete.". 2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: "3. La giunta regionale approva annualmente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), il documento attuativo del Programma mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali. Il documento attuativo concorre alla formazione del Piano di attivita' annuale della Rete di cui all'art. 17".