Art. 7. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 1. L'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. (Compiti della Regione nella Rete). - 1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione fornisce, anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici della Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attivita' e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attivita' di cui all'art. 9-bis. 2. La Regione cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del sistema pubblico di connettivita' nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso. 3. La giunta regionale adotta, su proposta del Comitato strategico, un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 2".