Art. 7.
      Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004

1.  L'art.  9  della  legge  regionale  n.  1/2004  e' sostituito dal
seguente:  "Art.  9.  (Compiti  della  Regione  nella  Rete). - 1. La
Regione   ha   compiti  di  promozione,  cofinanziamento  e  gestione
dell'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di
base  e  per  la cooperazione applicativa. La Regione fornisce, anche
mediante  specifiche  convenzioni  con  altri soggetti pubblici della
Rete,  ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attivita' e al
perseguimento  degli  obiettivi  della Rete, comprese le attivita' di
cui all'art. 9-bis.
2.   La   Regione   cura   la  progettazione,  la  realizzazione,  la
prevenzione,  il  monitoraggio e l'evoluzione del sistema pubblico di
connettivita'  nel  proprio  ambito  territoriale, coordinandosi alle
soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al
fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso.
3.  La  giunta regionale adotta, su proposta del Comitato strategico,
un   apposito   disciplinare   contenente  le  prescrizioni  tecniche
necessarie per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 2".