Art. 8.
     Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 1/2004

1.  Dopo  l'art.  9  della  legge  regionale n. 1/2004 e' inserito il
seguente: "Art. 9-bis (Attivita' di segreteria). - 1. La Rete dispone
di   una   segreteria  che  svolge  compiti  di  supporto  tecnico  e
organizzativo.
2.  La segreteria della Rete e' collocata presso la Regione o uno dei
soggetti  pubblici  della Rete; il personale necessario all'attivita'
della segreteria puo' essere messo a disposizione dalla Regione o dai
soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.".