Art. 8. Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 1/2004 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Attivita' di segreteria). - 1. La Rete dispone di una segreteria che svolge compiti di supporto tecnico e organizzativo. 2. La segreteria della Rete e' collocata presso la Regione o uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario all'attivita' della segreteria puo' essere messo a disposizione dalla Regione o dai soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.".